Superbonus, le novità della manovra 2022

Proroghe e modifiche

Le novità non mancano mai nell’ambito dei bonus casa e quindi anche di bonus eco e sisma. Sappiamo che il bonus facciata era stato abusato, non potevamo aspettarci delle semplificazioni, ma abbiamo anche buone notizie, lo sconto in fattura e la cessione del credito rimangono valide per tutta la durata dei bonus.

Vediamo quali sono le proroghe:

  1. Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
  2. Proroga fino al 2025 per condomini ed edifci composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota ridotta pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
  3. Per quanto riguarda gli immobili di proprietà di cooperative, Onlus e IACP il superbonus 110 viene prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  4. Confermata anche la proroga per il superbonus 110 per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro
  5. Inoltre è stata allineata la scadenza per l’installazione dei sistemi: solare e fotovoltaico con quelli degli altri lavori oggetto del superbonus.
  6. Viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.

Lo sconto in fattura e cessione del credito.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la proroga è invece fissata al 31 dicembre 2024, per lo meno in questo momento.

L’obiettivo del governo e del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è quello di veder andare avanti i lavori e rispettare le prospettive del testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto in collaborazione con: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, per rispettarli è importante che il patrimonio edilizio del nostro territorio si rinnovi e per questo l’Ecobonus resta uno strumento fondamentale.

Cambia inoltre la detrazione a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese, se queste sono state pagate nel 2022 la detrazione avverrà in quattro rate di pari importo,

Non dimentichiamo il decreto antifrode!

Non è un decreto che ha effetto nel Superbonus, ma è un punto importante nella gestione di cantieri con ristrutturazioni e bonus minori. Con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) per le fatture emesse e saldate dal 12 novembre 2021 in poi, nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito, un tecnico abilitato dovrà verificare la congruità delle spese utilizzando i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Questo decreto uniforma il modo in cui il governo tratta i bonus casa, infatti la congruità dei costi era già prassi per il Superbonus e con il nuovo anno lo sarà anche per bonus minori incluso il bonus ristrutturazioni al 50% se l’importo viene scontato o ceduto.

Con la Circolare n 16/E di ieri 29 novembre 2021 le Entrate pubblicano le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. La circolare fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi:

  • al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio)
  • all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) per tutti i bonus edilizi

Attenzione che però esiste una eccezione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 


Superbonus, la nuova Cilas.

La Cilas al posto della Cila quando e come?

A partire dal 5 agosto i professionisti hanno visto apparire un nuovo modello di pratica edilizia, la Cilas che diventa obbligatoria nel caso del 110%. Nelle scorse settimane, alcuni comuni hanno dato indicazioni sulle accettazioni. e validità delle pratiche consegnate prima della data fatidica. L’Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi i moduli standard non saranno più accettati per i lavori del 110%, ma restano valide le Cila presentate fino al 4 agosto incluso.

Cosa deve essere indicato quindi nel nuovo  modello Cilas per il superbonus 110%? Vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. L’attestazione di stato legittimo non serve più, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare, dovrà contenere la descrizione dell’intervento da realizzare con una notevole riduzione degli allegati obbligatori.

Al di fuori della Cilas, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile è sempre richiesta come prima per la Scia ed anche per la Cila, mentre resta sempre esclusa per gli interventi in edilizia libera. Inoltre come si legge nell’articolo 49 del Dpr 380/2001 la eventuale decadenza dei benefici fiscali nel caso in cui vi siano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, viene esclusa per il Superbonus.

Ma attenzione le cose cambiano quando oltre alla pratica del Superbonus vengono eseguiti lavori aggiuntivi in detrazioni diverse oppure come trainati. Vediamo come:

  • L’intervento aggiuntivo è un intervento trainato, non richiede attestazione dello stato legittimo, si lavora all’interno della Cilas.
  • L’intervento aggiuntivo appartiene ad una detrazione diversa (90% / 50%) richiede quindi attestazione dello stato legittimo, si deve quindi procedere con l’accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente con un allungamento dei tempi.

Noi comunque consigliamo sempre una verifica di conformità edilizio urbanistica nel caso di interventi importanti come quelli del Superbonus, a tutela del committente e per conoscere il reale stato delle cose.

Per chi vuole approfondire (rif. Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Decreto Semplificazioni nel Superbonus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 un decreto volto all’accelerazione ed allo snellimento delle procedure.

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni, che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter, gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ad eccezione di opere di demolizione e ricostruzione, ovvero delle opere che non rientrano nella specifica dei lavori di manutenzioni straordinaria.

Con la semplificazione e la presentazione della CILA non si richiede più l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi inerenti al Superbonus non è quindi più prevista la decadenza del beneficio fiscale se non esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Grazie a queste misure possiamo prevedere l’avvio del cantiere in tempi più rapidi. Tuttavia qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi, il Superbonus non dovrebbe decadere, ma i proprietari potrebbero vedersi recapitare le sanzioni dagli uffici tecnici dei comuni. I dubbi sono molti e tra i professionisti si discute anche il rischio di stallo per quei progetti dove si sarebbe dovuto sanare prima di procedere con le nuove pratiche.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni :

  • L’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • La conferma che gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati, potranno quindi usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Tali interventi rientrando tra quelli trainati, dovranno necessariamente essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus come trainanti.

Accedere al superbonus del 110%

Si inizia con uno studio di analisi e fattibilità

Tanti ci hanno contattato chiedendoci un preventivo per le lavorazioni del 110%. Non è esattamente cosi semplice, accedere al superbonus è un processo che deve necessariamente iniziare con uno studio di fattibilità da parte di un pool di professionisti.

Una prima analisi necessaria è quella che deve escludere le classi catastali non idonee ed ogni altro intervento richiesto, ma non rientrante nei parametri imposti dal Superbonus 100%. Si procede poi ad una verifica energetica ed edilizia per arrivare ad una completa valutazione tecnico-economica dell’intervento. Questa parte iniziale dell’operazione deve essere pagata al pool di professionisti iscritti all’albo per poter procedere ed essere certi di assegnare l’attività a tecnici responsabili del loro lavoro. Sconsigliamo di fidarsi di chi dice che lo studio di fattibilità è gratuito, il lavoro del professionista è un lavoro di responsabilità ed in questo senso deve essere pagato, ovviamente in caso di esito positivo anche questo verrà poi inserito nella pratica e quindi detratto in 5 anni o ceduto con credito o sconto fattura.

Cerchiamo di riassumere in un diagramma il processo di analisi e fattibilità per accedere al superbonus del 110%.

Gli interventi ammessi al superbonus

ISOLAMENTO TERMICO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

CLIMATIZZAZIONE: Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

EFFICIENTEMENTO ENERGETICO: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del de-creto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Oppure interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISCHIO SISMICO: Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013).

FOTOVOLTAICO: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SISTEMI DI ACCUMULO: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

Fonte: Agenzia delle Entrat guida Superbonus 110% , luglio 2020

Chi potrà usufruire del 110%?

Ormai da qualche mese le normali chiacchiere al bar sono cambiate, intanto da mesi per poter prendere un caffè dobbiamo indossare la mascherina, berlo a distanza, preferibilmente guardando in basso, evitando contatti, uscendo presto dal bar. Ma ancora ci piace scambiare qualche parola con il barista ed il vicino, lamentarci del freddo che arriva, della situazione dei nuovi contagi Covid-19, chiedere che ne pensa di questo Ecobonus al 110%.

L’interesse per l’efficientamento energetico dei nostri edifici sta crescendo nella coscienza degli Italiani. Una casa confortevole, il luogo sicuro, sostenibile, efficiente, in cui rifugiarsi a fine giornata, chi non lo vorrebbe? Ma chi potrà trasformare la propria casa in questo luogo desiderato?

Lavori su parti comuni in condominioLavori su singole unità immobiliari in condominioLavori su immobili indipendenti
Case NON DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaSI senza limiti nel numero di abitazioniSI, per massimo due abitazioni condominiali e nonSI, per massimo due abitazioni condominiali e non
Case DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaNONONO
Immobili NON RESIDENZIALISI, se il condominio è per minimo 50% residenzialeNONO
Per quali immobili è possibile il 110%

Se si effettua un intervento trainante è possibile, sia per il condominio che per i singoli nel loro appartamento, realizzare, sempre con il bonus del 110%, anche opere a traino ovvero uno di quegli interventi previsti a traino quali: il cambio degli infissi o degli schermi solari, il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo, le colonnine per la ricarica delle vetture elettriche, la sostituzione di generatori di aria calda a condensazione, a biomassa in classe 5 e gli scaldacqua a pompa di calore.

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

L’estensione del Superbonus al Sismabonus

L’estensione del Superbonus al 110% si estende anche sul Sismabonus, misura che può essere applicata a prime e seconde case, a condomini, al terzo settore, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), restano invece escluse le abitazioni di lusso, le ville ed i castelli.

Il nuovo Sismabonus offre una detrazione fiscale IRPEF e IRES cedibile valida al momento fino alla fine di Dicembre 2022. La detrazione potrà essere spalmata in 5 anni con 5 quote di pari importo. Per accedere al bonus gli interventi devono essere fatti nel rispetto dei requisisti minimi indicati dalla legge. Importante è ricordare che sono oggetto della nuova detrazione legata al miglioramento sismico non solo gli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, è stato infatti esteso a quelli in zona 3 a medio rischio sismico.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.

La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto di un noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

La norma intended mettere in atto un meccanismo virtuoso per cui le imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie, gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori. Si auspica ad un aumento della occupazione e quindi del pin. Senza contare gli effetti positivi della messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi ammessi:

Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi;
  • l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus;
  • interventi con lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul parametro PAM e sull’indice IS-V, che interessino elementi strutturali e/o elementi non strutturali in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione

Lo speciale su Il Sole 24 ORE

Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico costituisce uno degli elementi più importanti del corredo normativo del superbonus del 110%. Il decreto interviene su più punti significativi. Da una parte individua i tetti di costo degli interventi che verrano utilizzati per definire la congruità della spesa per l’opera (si possono infatti usare a riferimento i prezziari regionali e provinciali delle opere), dall’altra l’elenco degli interventi agevolativi con definizioni, parametri e percentuale di detrazione.

INTERVENTI E DETRAZIONI

L’allegato B riportato nello speciale del “Il Sole 24 ORE” di questa settimana riporta la tabella di sintesi degli interventi, qui di seguito l’estratto di quei lavori che si possono eseguire al 110% di detrazione in 5 anni:

LE ASSEVERAZIONI

Per accedere al super bonus non basta la corretta esecuzione dell’opera e la chiusura dei lavori, serve infatti un “timbro” ovvero una asseverazione di un tecnico abilitato. L’articolo 119 del decreto rilancio prevede, infatti, che per ottenere lo sconto e per la cessione del credito e per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverino il rispetto delle regole previste dal decreto sui requisiti per l’ottenimento e la congruità delle spese che sono sate sostenute per gli interventi agevolati. Nelle pagine dello speciale del “Il Sole 24 ORE” si trova la pubblicazione completa delle regole generali per l’asseverazione e i modelli per le certificazioni. Il decreto asseverazioni riporta due formati, uno per l’asseverazione redatta a fine lavori e uno per l’asseverazione redatta a stato di avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno quindi sempre trasmesse dai professionisti in via telematica all‘Enea che sarà incaricata di svolgere i controlli a campione su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per chi redige asseverazioni infedeli saranno poi erogate dal Mise.

GESTIRE I BENEFICI

L’operazione super bonus consente al contribuente due strade alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. È possibile ottenere uno sconto dal fornitore che a sua volta potrà poi usufruire a sua volta di un bonus fiscale, oppure cedere direttamente ad un altro soggetto il credito di imposta corrispondente alla detrazione. Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate approvato l’8 Agosto i contribuenti vedono complicarsi il quadro delle regole attuative per l’operazione superbonus. Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione che consente di esercitare dal prossimo 5 Ottobre l’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire ad uno sconto corrispondente. Al modello si aggiungo le indicazioni applicative che i contribuenti ed i professionisti dovranno seguire nel momento in cui opteranno per la cessione. La comunicazione svolge anche un altro ruolo ovvero quello di consentire la gestione della cessione e lo sconto fattura anche per operazioni differenti dal superbonus. Infatti il decreto di Rilancio permette di estendere questa modalità di utilizzo per operazioni altre come il recupero del patrimonio edilizio, la ristrutturazione, la sostituzione di impianti al di fuori delle opere di efficientemento energetico (scontati con detrazioni inferiori).

IL BONUS FACCIATE

Art. 1 – Commi 219 – 223 della legge 27 Dicembre 2019, N. 160

219_Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 21 aprile 1968, N. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

220_Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisisti di cui il decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 26 Giugno 2015 e con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 11 Marzo 2008 con successive modificazioni della legge 3 Agosto 2013.

221_Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222_La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e di quelli successivi (ridotto a cinque quote annuali costanti per gli interventi di efficientamento previsti nel superbonus).

223_Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 18 Febbraio 1998, N. 41

Ecobonus: decreti attuativi e circolare delle Entrate

Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

La presentazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. É stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Pronto anche il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110, che detta le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del bonus 110. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare le ultime circolari di approfondimento. Con l’ultima circolare del 8 Agosto si forniscono i chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. 

Per gli approfondimenti:

Superbonus al 110%

Mancano i decreti attuativi, ma noi siamo già pronti a darvi il 110%

La missione

Ricerchiamo soluzioni capaci di garantire ai nostri clienti l’efficienza, il risparmio ed il benessere per vivere al meglio la propria casa o il proprio ufficio, ogni giorno. Con una attenzione a salute e comfort progettiamo ambienti che aiutano il benessere fisico accompagnando i nostri committenti in scelte di efficienza per ridurre l’inquinamento ambientale ed i consumi dei propri immobili.

Che cosa fare?

Per valorizzare e migliorare l’efficienza energetica del vostro immobile, sarà necessaria una prima valutazione di fattibilità. A conclusione di un iter di analisi che i nostri tecnici potranno realizzare per voi in tempi brevi, si potrà realizzare un preventivo con un prospetto di costi sulle soluzioni ritenute idonee. A seguito della approvazione del preventivo la nostra azienda si occuperà della verifica della documentazione finale per gli adempimenti, della conduzione del cantiere e della creazione del nuovo certificato energetico rispondente alle normative in vigore per accedere al Ecobonus del 110%.
In questo modo il committente avrà la sicurezza che, col termine dei lavori, sia stata eseguita una verifica finale che attesta la qualità energetica e di comfort realizzata. Inoltre i nostri esperti potranno valutare con voi la gestione finanziaria dell’intervento mediante opzioni di cessione del credito.

Il Superbonus 110% è diventato legge.

Il Superbonus è legge. Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.

Il Senato ha confermato, senza alcuna modifica, il testo approvato dalla Camera dei Deputati l’8 luglio.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godono del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ora non ci resta che attendere i decreti attuativi:

  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entro trenta giorni saremo pronti a finalizzare gli interventi e definirne l’operazione finanziaria.

Parti per primo e chiedici una valutazione economica e di fattibilità oggi stesso!