Accedere al superbonus del 110%

Si inizia con uno studio di analisi e fattibilità

Tanti ci hanno contattato chiedendoci un preventivo per le lavorazioni del 110%. Non è esattamente cosi semplice, accedere al superbonus è un processo che deve necessariamente iniziare con uno studio di fattibilità da parte di un pool di professionisti.

Una prima analisi necessaria è quella che deve escludere le classi catastali non idonee ed ogni altro intervento richiesto, ma non rientrante nei parametri imposti dal Superbonus 100%. Si procede poi ad una verifica energetica ed edilizia per arrivare ad una completa valutazione tecnico-economica dell’intervento. Questa parte iniziale dell’operazione deve essere pagata al pool di professionisti iscritti all’albo per poter procedere ed essere certi di assegnare l’attività a tecnici responsabili del loro lavoro. Sconsigliamo di fidarsi di chi dice che lo studio di fattibilità è gratuito, il lavoro del professionista è un lavoro di responsabilità ed in questo senso deve essere pagato, ovviamente in caso di esito positivo anche questo verrà poi inserito nella pratica e quindi detratto in 5 anni o ceduto con credito o sconto fattura.

Cerchiamo di riassumere in un diagramma il processo di analisi e fattibilità per accedere al superbonus del 110%.

Gli interventi ammessi al superbonus

ISOLAMENTO TERMICO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

CLIMATIZZAZIONE: Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

EFFICIENTEMENTO ENERGETICO: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del de-creto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Oppure interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISCHIO SISMICO: Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013).

FOTOVOLTAICO: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SISTEMI DI ACCUMULO: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

Fonte: Agenzia delle Entrat guida Superbonus 110% , luglio 2020

Lo speciale su Il Sole 24 ORE

Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico costituisce uno degli elementi più importanti del corredo normativo del superbonus del 110%. Il decreto interviene su più punti significativi. Da una parte individua i tetti di costo degli interventi che verrano utilizzati per definire la congruità della spesa per l’opera (si possono infatti usare a riferimento i prezziari regionali e provinciali delle opere), dall’altra l’elenco degli interventi agevolativi con definizioni, parametri e percentuale di detrazione.

INTERVENTI E DETRAZIONI

L’allegato B riportato nello speciale del “Il Sole 24 ORE” di questa settimana riporta la tabella di sintesi degli interventi, qui di seguito l’estratto di quei lavori che si possono eseguire al 110% di detrazione in 5 anni:

LE ASSEVERAZIONI

Per accedere al super bonus non basta la corretta esecuzione dell’opera e la chiusura dei lavori, serve infatti un “timbro” ovvero una asseverazione di un tecnico abilitato. L’articolo 119 del decreto rilancio prevede, infatti, che per ottenere lo sconto e per la cessione del credito e per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverino il rispetto delle regole previste dal decreto sui requisiti per l’ottenimento e la congruità delle spese che sono sate sostenute per gli interventi agevolati. Nelle pagine dello speciale del “Il Sole 24 ORE” si trova la pubblicazione completa delle regole generali per l’asseverazione e i modelli per le certificazioni. Il decreto asseverazioni riporta due formati, uno per l’asseverazione redatta a fine lavori e uno per l’asseverazione redatta a stato di avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno quindi sempre trasmesse dai professionisti in via telematica all‘Enea che sarà incaricata di svolgere i controlli a campione su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per chi redige asseverazioni infedeli saranno poi erogate dal Mise.

GESTIRE I BENEFICI

L’operazione super bonus consente al contribuente due strade alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. È possibile ottenere uno sconto dal fornitore che a sua volta potrà poi usufruire a sua volta di un bonus fiscale, oppure cedere direttamente ad un altro soggetto il credito di imposta corrispondente alla detrazione. Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate approvato l’8 Agosto i contribuenti vedono complicarsi il quadro delle regole attuative per l’operazione superbonus. Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione che consente di esercitare dal prossimo 5 Ottobre l’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire ad uno sconto corrispondente. Al modello si aggiungo le indicazioni applicative che i contribuenti ed i professionisti dovranno seguire nel momento in cui opteranno per la cessione. La comunicazione svolge anche un altro ruolo ovvero quello di consentire la gestione della cessione e lo sconto fattura anche per operazioni differenti dal superbonus. Infatti il decreto di Rilancio permette di estendere questa modalità di utilizzo per operazioni altre come il recupero del patrimonio edilizio, la ristrutturazione, la sostituzione di impianti al di fuori delle opere di efficientemento energetico (scontati con detrazioni inferiori).

IL BONUS FACCIATE

Art. 1 – Commi 219 – 223 della legge 27 Dicembre 2019, N. 160

219_Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 21 aprile 1968, N. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

220_Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisisti di cui il decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 26 Giugno 2015 e con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 11 Marzo 2008 con successive modificazioni della legge 3 Agosto 2013.

221_Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222_La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e di quelli successivi (ridotto a cinque quote annuali costanti per gli interventi di efficientamento previsti nel superbonus).

223_Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 18 Febbraio 1998, N. 41

Sconto fiscale al 110%: altri casi Studio

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.


Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo 27 SUPERBONUS 110% – Luglio 2020 impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 3

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 3


Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”,
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 2

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 2


Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. 

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 1

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 1


Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.