Il cappotto a casa nostra!

Ci eravamo chiesti come sarebbe stato “abitare” in un cantiere dove veniva installato ill cappotto termico. Ed eccoci qui a lavorare nei nostri uffici mentre dalle finestre abbiamo visto crescere in alcuni giorni il ponteggio, abbiamo visto scendere acqua ed i detriti e poi abbiamo seguito il via vai dei materiali, gli operai con le loro cazzuole, fino al momento dei tasselli.

Siamo stati positivamente colpiti di imparare in prima persona quali sono i possibili disturbi della lavorazione di posa del cappotto e di scoprire che in effetti non sono molti, infatti sono minimi i momenti di vero rumore.

Abbiamo iniziato con il montaggio del ponteggio a metà febbraio, l’edificio che ospita i nostri uffici è una architettura degli anni 70, con una fascia di finestre ad ogni piano, arretrate dove le terrazze chiuse da parapetti continui ne ripetono la linearità.

L’intervento è iniziato con la battitura degli intonaci, questi ci erano sembrati piuttosto in buone condizioni, ma grazie a questa lavorazione abbiamo scoperto essere in fase di distacco su diversi fronti. I calcinaci sono stati raccolti e deposti nel cassone dei materiali speciali pronti per essere poi smaltiti.

La battitura degli intonaci

Le facciate sono poi state lavate e rese idonee alla posa del cappotto e quindi alla tenuta del fondo adesivo-rasante del sistema Kerakoll Airplus. Le operazioni si sono susseguite velocemente, dalla posa della base di partenza al fissaggio dei pannelli come da nostro progetto, iniziando con la facia di Eco Dur Zeta come da manuale. I pannelli venivano posizionati e trascorse 48h dalla posa, gli operai specializzati seguivano con la perforazione e la posa dei tasselli fisher. Sapevamo che i tasselli da normativa sono molti (6 al mq), quello che non sapevamo è che il rumore sulla zona specifica si diffonde per vibrazioni all’interno degli ambienti amplificandosi. Per fortuna, anche in questo caso, il fissaggio è molto rapido ed il rumore che ha disturbato le nostre telefonate solo quando relativo alla parete perimetrale della zona in cui eravamo seduti è durato poco e nel mentre abbiamo comunque potuto spostarci nella stanza a fianco per continuare le nostre attività.

Tassellatura

Al termine della posa dei pannelli e dei loro tasselli le fasi successive di fissaggio dei profili angolari, gocciolatoi e della rete con il nuovo strato di adesivo-rasante sono andate avanti senza causare ulteriori rumori molesti.

Quindi a chi ci chiedeva se il cappotto è una lavorazione invasiva e di disturbo per chi abita all’interno, ora possiamo rispondere serenamente che rispetto il grande beneficio che il cappotto ha sui vecchi immobili, il disturbo è davvero minimo.

L’estensione del Superbonus al Sismabonus

L’estensione del Superbonus al 110% si estende anche sul Sismabonus, misura che può essere applicata a prime e seconde case, a condomini, al terzo settore, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), restano invece escluse le abitazioni di lusso, le ville ed i castelli.

Il nuovo Sismabonus offre una detrazione fiscale IRPEF e IRES cedibile valida al momento fino alla fine di Dicembre 2022. La detrazione potrà essere spalmata in 5 anni con 5 quote di pari importo. Per accedere al bonus gli interventi devono essere fatti nel rispetto dei requisisti minimi indicati dalla legge. Importante è ricordare che sono oggetto della nuova detrazione legata al miglioramento sismico non solo gli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, è stato infatti esteso a quelli in zona 3 a medio rischio sismico.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.

La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto di un noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

La norma intended mettere in atto un meccanismo virtuoso per cui le imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie, gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori. Si auspica ad un aumento della occupazione e quindi del pin. Senza contare gli effetti positivi della messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi ammessi:

Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi;
  • l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus;
  • interventi con lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul parametro PAM e sull’indice IS-V, che interessino elementi strutturali e/o elementi non strutturali in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione

Demolizione e Ricostruzione

Lo sapevate che, in Emilia Romagna, nell’attuale quadro normativo, permane nella ristrutturazione con demolizione e ricostruzione il solo vincolo della stessa volumetria, con l’eccezione degli immobili tutelati dal D.Lgs. n. 42 del 2004 per i quali è richiesta ancora l’osservanza della sagoma preesistente.

Resta comunque inteso che la valutazione di merito del singolo caso concreto spetta all’amministrazione comunale, esprimendosi questo Servizio sulla disciplina riferibile al caso concreto, per come descritto nella richiesta di parere.

Quanto al rispetto delle distanze dagli edifici, dalle pareti finestrate e dai confini queste pronunce sottolineano che, nei medesimi casi (di ristrutturazione ricostruttiva con modifica di sagoma, sedime e prospetti), l’edificio da ricostruire deve rispettare le distanze minime tra edifici e tra pareti finestrate e dai confini previste per le nuove costruzioni. In altre parole, anche in caso di una significativa modifica dell’area di sedime, l’intervento deve essere qualificato di ristrutturazione edilizia, ma tale innovazione rispetto all’edificio originario (così come la modifica della sagoma e dei prospetti) impone l’osservanza dei distacchi minimi previsti dal DI n. 1444 del 1968 per la nuova edificazione.

Quindi nel caso in cui, non potendo il nuovo edificio ricollocarsi nel medesimo sedime, occorrerà anche l’osservanza delle distanze sopra ricordate, proprio perché il manufatto ricostruito rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare – indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione – le norme sulle distanze. Pare necessaria (e non solo ammissibile su istanza dei privati interessati) la collocazione del fabbricato da ricostruire in un’area posta fuori dal limite del rispetto stradale e oltre lo spazio occorrente per rispettare la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate dell’altro edificio esistente.

Scarica il seguente parere della regione Emilia Romagna se vuoi saperne di più.