Il Superbonus 110% è diventato legge.

Il Superbonus è legge. Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.

Il Senato ha confermato, senza alcuna modifica, il testo approvato dalla Camera dei Deputati l’8 luglio.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godono del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ora non ci resta che attendere i decreti attuativi:

  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entro trenta giorni saremo pronti a finalizzare gli interventi e definirne l’operazione finanziaria.

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