Superbonus, la nuova Cilas.

La Cilas al posto della Cila quando e come?

A partire dal 5 agosto i professionisti hanno visto apparire un nuovo modello di pratica edilizia, la Cilas che diventa obbligatoria nel caso del 110%. Nelle scorse settimane, alcuni comuni hanno dato indicazioni sulle accettazioni. e validità delle pratiche consegnate prima della data fatidica. L’Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi i moduli standard non saranno più accettati per i lavori del 110%, ma restano valide le Cila presentate fino al 4 agosto incluso.

Cosa deve essere indicato quindi nel nuovo  modello Cilas per il superbonus 110%? Vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. L’attestazione di stato legittimo non serve più, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare, dovrà contenere la descrizione dell’intervento da realizzare con una notevole riduzione degli allegati obbligatori.

Al di fuori della Cilas, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile è sempre richiesta come prima per la Scia ed anche per la Cila, mentre resta sempre esclusa per gli interventi in edilizia libera. Inoltre come si legge nell’articolo 49 del Dpr 380/2001 la eventuale decadenza dei benefici fiscali nel caso in cui vi siano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, viene esclusa per il Superbonus.

Ma attenzione le cose cambiano quando oltre alla pratica del Superbonus vengono eseguiti lavori aggiuntivi in detrazioni diverse oppure come trainati. Vediamo come:

  • L’intervento aggiuntivo è un intervento trainato, non richiede attestazione dello stato legittimo, si lavora all’interno della Cilas.
  • L’intervento aggiuntivo appartiene ad una detrazione diversa (90% / 50%) richiede quindi attestazione dello stato legittimo, si deve quindi procedere con l’accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente con un allungamento dei tempi.

Noi comunque consigliamo sempre una verifica di conformità edilizio urbanistica nel caso di interventi importanti come quelli del Superbonus, a tutela del committente e per conoscere il reale stato delle cose.

Per chi vuole approfondire (rif. Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Decreto Semplificazioni nel Superbonus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 un decreto volto all’accelerazione ed allo snellimento delle procedure.

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni, che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter, gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ad eccezione di opere di demolizione e ricostruzione, ovvero delle opere che non rientrano nella specifica dei lavori di manutenzioni straordinaria.

Con la semplificazione e la presentazione della CILA non si richiede più l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi inerenti al Superbonus non è quindi più prevista la decadenza del beneficio fiscale se non esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Grazie a queste misure possiamo prevedere l’avvio del cantiere in tempi più rapidi. Tuttavia qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi, il Superbonus non dovrebbe decadere, ma i proprietari potrebbero vedersi recapitare le sanzioni dagli uffici tecnici dei comuni. I dubbi sono molti e tra i professionisti si discute anche il rischio di stallo per quei progetti dove si sarebbe dovuto sanare prima di procedere con le nuove pratiche.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni :

  • L’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • La conferma che gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati, potranno quindi usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Tali interventi rientrando tra quelli trainati, dovranno necessariamente essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus come trainanti.

Accedere al superbonus del 110%

Si inizia con uno studio di analisi e fattibilità

Tanti ci hanno contattato chiedendoci un preventivo per le lavorazioni del 110%. Non è esattamente cosi semplice, accedere al superbonus è un processo che deve necessariamente iniziare con uno studio di fattibilità da parte di un pool di professionisti.

Una prima analisi necessaria è quella che deve escludere le classi catastali non idonee ed ogni altro intervento richiesto, ma non rientrante nei parametri imposti dal Superbonus 100%. Si procede poi ad una verifica energetica ed edilizia per arrivare ad una completa valutazione tecnico-economica dell’intervento. Questa parte iniziale dell’operazione deve essere pagata al pool di professionisti iscritti all’albo per poter procedere ed essere certi di assegnare l’attività a tecnici responsabili del loro lavoro. Sconsigliamo di fidarsi di chi dice che lo studio di fattibilità è gratuito, il lavoro del professionista è un lavoro di responsabilità ed in questo senso deve essere pagato, ovviamente in caso di esito positivo anche questo verrà poi inserito nella pratica e quindi detratto in 5 anni o ceduto con credito o sconto fattura.

Cerchiamo di riassumere in un diagramma il processo di analisi e fattibilità per accedere al superbonus del 110%.

Gli interventi ammessi al superbonus

ISOLAMENTO TERMICO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

CLIMATIZZAZIONE: Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

EFFICIENTEMENTO ENERGETICO: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del de-creto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Oppure interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISCHIO SISMICO: Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013).

FOTOVOLTAICO: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SISTEMI DI ACCUMULO: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

Fonte: Agenzia delle Entrat guida Superbonus 110% , luglio 2020

Chi potrà usufruire del 110%?

Ormai da qualche mese le normali chiacchiere al bar sono cambiate, intanto da mesi per poter prendere un caffè dobbiamo indossare la mascherina, berlo a distanza, preferibilmente guardando in basso, evitando contatti, uscendo presto dal bar. Ma ancora ci piace scambiare qualche parola con il barista ed il vicino, lamentarci del freddo che arriva, della situazione dei nuovi contagi Covid-19, chiedere che ne pensa di questo Ecobonus al 110%.

L’interesse per l’efficientamento energetico dei nostri edifici sta crescendo nella coscienza degli Italiani. Una casa confortevole, il luogo sicuro, sostenibile, efficiente, in cui rifugiarsi a fine giornata, chi non lo vorrebbe? Ma chi potrà trasformare la propria casa in questo luogo desiderato?

Lavori su parti comuni in condominioLavori su singole unità immobiliari in condominioLavori su immobili indipendenti
Case NON DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaSI senza limiti nel numero di abitazioniSI, per massimo due abitazioni condominiali e nonSI, per massimo due abitazioni condominiali e non
Case DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaNONONO
Immobili NON RESIDENZIALISI, se il condominio è per minimo 50% residenzialeNONO
Per quali immobili è possibile il 110%

Se si effettua un intervento trainante è possibile, sia per il condominio che per i singoli nel loro appartamento, realizzare, sempre con il bonus del 110%, anche opere a traino ovvero uno di quegli interventi previsti a traino quali: il cambio degli infissi o degli schermi solari, il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo, le colonnine per la ricarica delle vetture elettriche, la sostituzione di generatori di aria calda a condensazione, a biomassa in classe 5 e gli scaldacqua a pompa di calore.

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Ecobonus: decreti attuativi e circolare delle Entrate

Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

La presentazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. É stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Pronto anche il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110, che detta le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del bonus 110. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare le ultime circolari di approfondimento. Con l’ultima circolare del 8 Agosto si forniscono i chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. 

Per gli approfondimenti:

Sconto fiscale al 110%: altri casi Studio

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.


Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo 27 SUPERBONUS 110% – Luglio 2020 impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 3

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 3


Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”,
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 2

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 2


Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. 

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 1

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 1


Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Superbonus al 110%

Mancano i decreti attuativi, ma noi siamo già pronti a darvi il 110%

La missione

Ricerchiamo soluzioni capaci di garantire ai nostri clienti l’efficienza, il risparmio ed il benessere per vivere al meglio la propria casa o il proprio ufficio, ogni giorno. Con una attenzione a salute e comfort progettiamo ambienti che aiutano il benessere fisico accompagnando i nostri committenti in scelte di efficienza per ridurre l’inquinamento ambientale ed i consumi dei propri immobili.

Che cosa fare?

Per valorizzare e migliorare l’efficienza energetica del vostro immobile, sarà necessaria una prima valutazione di fattibilità. A conclusione di un iter di analisi che i nostri tecnici potranno realizzare per voi in tempi brevi, si potrà realizzare un preventivo con un prospetto di costi sulle soluzioni ritenute idonee. A seguito della approvazione del preventivo la nostra azienda si occuperà della verifica della documentazione finale per gli adempimenti, della conduzione del cantiere e della creazione del nuovo certificato energetico rispondente alle normative in vigore per accedere al Ecobonus del 110%.
In questo modo il committente avrà la sicurezza che, col termine dei lavori, sia stata eseguita una verifica finale che attesta la qualità energetica e di comfort realizzata. Inoltre i nostri esperti potranno valutare con voi la gestione finanziaria dell’intervento mediante opzioni di cessione del credito.