Superbonus, la nuova Cilas.

La Cilas al posto della Cila quando e come?

A partire dal 5 agosto i professionisti hanno visto apparire un nuovo modello di pratica edilizia, la Cilas che diventa obbligatoria nel caso del 110%. Nelle scorse settimane, alcuni comuni hanno dato indicazioni sulle accettazioni. e validità delle pratiche consegnate prima della data fatidica. L’Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi i moduli standard non saranno più accettati per i lavori del 110%, ma restano valide le Cila presentate fino al 4 agosto incluso.

Cosa deve essere indicato quindi nel nuovo  modello Cilas per il superbonus 110%? Vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. L’attestazione di stato legittimo non serve più, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare, dovrà contenere la descrizione dell’intervento da realizzare con una notevole riduzione degli allegati obbligatori.

Al di fuori della Cilas, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile è sempre richiesta come prima per la Scia ed anche per la Cila, mentre resta sempre esclusa per gli interventi in edilizia libera. Inoltre come si legge nell’articolo 49 del Dpr 380/2001 la eventuale decadenza dei benefici fiscali nel caso in cui vi siano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, viene esclusa per il Superbonus.

Ma attenzione le cose cambiano quando oltre alla pratica del Superbonus vengono eseguiti lavori aggiuntivi in detrazioni diverse oppure come trainati. Vediamo come:

  • L’intervento aggiuntivo è un intervento trainato, non richiede attestazione dello stato legittimo, si lavora all’interno della Cilas.
  • L’intervento aggiuntivo appartiene ad una detrazione diversa (90% / 50%) richiede quindi attestazione dello stato legittimo, si deve quindi procedere con l’accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente con un allungamento dei tempi.

Noi comunque consigliamo sempre una verifica di conformità edilizio urbanistica nel caso di interventi importanti come quelli del Superbonus, a tutela del committente e per conoscere il reale stato delle cose.

Per chi vuole approfondire (rif. Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Decreto Semplificazioni nel Superbonus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 un decreto volto all’accelerazione ed allo snellimento delle procedure.

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni, che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter, gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ad eccezione di opere di demolizione e ricostruzione, ovvero delle opere che non rientrano nella specifica dei lavori di manutenzioni straordinaria.

Con la semplificazione e la presentazione della CILA non si richiede più l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi inerenti al Superbonus non è quindi più prevista la decadenza del beneficio fiscale se non esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Grazie a queste misure possiamo prevedere l’avvio del cantiere in tempi più rapidi. Tuttavia qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi, il Superbonus non dovrebbe decadere, ma i proprietari potrebbero vedersi recapitare le sanzioni dagli uffici tecnici dei comuni. I dubbi sono molti e tra i professionisti si discute anche il rischio di stallo per quei progetti dove si sarebbe dovuto sanare prima di procedere con le nuove pratiche.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni :

  • L’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • La conferma che gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati, potranno quindi usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Tali interventi rientrando tra quelli trainati, dovranno necessariamente essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus come trainanti.

Lo speciale su Il Sole 24 ORE

Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico costituisce uno degli elementi più importanti del corredo normativo del superbonus del 110%. Il decreto interviene su più punti significativi. Da una parte individua i tetti di costo degli interventi che verrano utilizzati per definire la congruità della spesa per l’opera (si possono infatti usare a riferimento i prezziari regionali e provinciali delle opere), dall’altra l’elenco degli interventi agevolativi con definizioni, parametri e percentuale di detrazione.

INTERVENTI E DETRAZIONI

L’allegato B riportato nello speciale del “Il Sole 24 ORE” di questa settimana riporta la tabella di sintesi degli interventi, qui di seguito l’estratto di quei lavori che si possono eseguire al 110% di detrazione in 5 anni:

LE ASSEVERAZIONI

Per accedere al super bonus non basta la corretta esecuzione dell’opera e la chiusura dei lavori, serve infatti un “timbro” ovvero una asseverazione di un tecnico abilitato. L’articolo 119 del decreto rilancio prevede, infatti, che per ottenere lo sconto e per la cessione del credito e per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverino il rispetto delle regole previste dal decreto sui requisiti per l’ottenimento e la congruità delle spese che sono sate sostenute per gli interventi agevolati. Nelle pagine dello speciale del “Il Sole 24 ORE” si trova la pubblicazione completa delle regole generali per l’asseverazione e i modelli per le certificazioni. Il decreto asseverazioni riporta due formati, uno per l’asseverazione redatta a fine lavori e uno per l’asseverazione redatta a stato di avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno quindi sempre trasmesse dai professionisti in via telematica all‘Enea che sarà incaricata di svolgere i controlli a campione su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per chi redige asseverazioni infedeli saranno poi erogate dal Mise.

GESTIRE I BENEFICI

L’operazione super bonus consente al contribuente due strade alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. È possibile ottenere uno sconto dal fornitore che a sua volta potrà poi usufruire a sua volta di un bonus fiscale, oppure cedere direttamente ad un altro soggetto il credito di imposta corrispondente alla detrazione. Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate approvato l’8 Agosto i contribuenti vedono complicarsi il quadro delle regole attuative per l’operazione superbonus. Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione che consente di esercitare dal prossimo 5 Ottobre l’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire ad uno sconto corrispondente. Al modello si aggiungo le indicazioni applicative che i contribuenti ed i professionisti dovranno seguire nel momento in cui opteranno per la cessione. La comunicazione svolge anche un altro ruolo ovvero quello di consentire la gestione della cessione e lo sconto fattura anche per operazioni differenti dal superbonus. Infatti il decreto di Rilancio permette di estendere questa modalità di utilizzo per operazioni altre come il recupero del patrimonio edilizio, la ristrutturazione, la sostituzione di impianti al di fuori delle opere di efficientemento energetico (scontati con detrazioni inferiori).

IL BONUS FACCIATE

Art. 1 – Commi 219 – 223 della legge 27 Dicembre 2019, N. 160

219_Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 21 aprile 1968, N. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

220_Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisisti di cui il decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 26 Giugno 2015 e con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 11 Marzo 2008 con successive modificazioni della legge 3 Agosto 2013.

221_Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222_La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e di quelli successivi (ridotto a cinque quote annuali costanti per gli interventi di efficientamento previsti nel superbonus).

223_Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 18 Febbraio 1998, N. 41

Ecobonus: decreti attuativi e circolare delle Entrate

Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

La presentazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. É stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Pronto anche il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110, che detta le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del bonus 110. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare le ultime circolari di approfondimento. Con l’ultima circolare del 8 Agosto si forniscono i chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. 

Per gli approfondimenti:

Superbonus al 110%

Mancano i decreti attuativi, ma noi siamo già pronti a darvi il 110%

La missione

Ricerchiamo soluzioni capaci di garantire ai nostri clienti l’efficienza, il risparmio ed il benessere per vivere al meglio la propria casa o il proprio ufficio, ogni giorno. Con una attenzione a salute e comfort progettiamo ambienti che aiutano il benessere fisico accompagnando i nostri committenti in scelte di efficienza per ridurre l’inquinamento ambientale ed i consumi dei propri immobili.

Che cosa fare?

Per valorizzare e migliorare l’efficienza energetica del vostro immobile, sarà necessaria una prima valutazione di fattibilità. A conclusione di un iter di analisi che i nostri tecnici potranno realizzare per voi in tempi brevi, si potrà realizzare un preventivo con un prospetto di costi sulle soluzioni ritenute idonee. A seguito della approvazione del preventivo la nostra azienda si occuperà della verifica della documentazione finale per gli adempimenti, della conduzione del cantiere e della creazione del nuovo certificato energetico rispondente alle normative in vigore per accedere al Ecobonus del 110%.
In questo modo il committente avrà la sicurezza che, col termine dei lavori, sia stata eseguita una verifica finale che attesta la qualità energetica e di comfort realizzata. Inoltre i nostri esperti potranno valutare con voi la gestione finanziaria dell’intervento mediante opzioni di cessione del credito.