L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.
Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.
Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 3
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”,
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.
