Sconto fiscale al 110%: altri casi Studio

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.


Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo 27 SUPERBONUS 110% – Luglio 2020 impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 3

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 3


Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”,
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 2

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 2


Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. 

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 1

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 1


Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

ENEA studia i sensori biodegradabili per gli edifici

Nasce SENSIBILE, un nuovo tipo di sensori biodegradabili per il monitoraggio degli edifici, SENSori autonomI e Biodegradabili per il monItoraggio ambientaLe negli Edifici che l’ENEA sta conducendo nell’ambito del suo programma Proof of Concept, in partnership con l’azienda PROMETE, lo spin-off dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM-CNR).

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di sensori autonomi e intelligenti in grado di tenere sotto controllo i parametri microclimatici degli ambienti interni come temperaturaumidità e concentrazione di CO2. Una rete di rilevatori in grado di garantire la salubrità all’interno degli edifici con la particolare prerogativa di essere anche biodegradabili e quindi sostenibili ed eco-compatibili nel proprio ciclo di vita. Inoltre l’autosufficienza energetica degli stessi permetterà un funzionamento autonomo e il loro utilizzo consentirà un risparmio energetico sui consumi ed una riduzione dei costi di esercizio.

SENSori autonomI e Biodegradabili per il monItoraggio ambientaLe negli Edifici

Per la realizzazione dei dispositivi si impiegheranno biomateriali ottenuti da risorse rinnovabili, come ad esempio la gelatina e la cellulosa.

Nella prima fase il progetto verrà realizzato un prototipo biodegradabile, integrante un generatore di corrente che alimenti almeno un tipo di sensore (ad es. temperatura, umidità e CO2), al fine di dimostrarne la fattibilità tecnologica. Una volta validata la tecnologia in laboratorio si provvederà a trasferirla in ambiente industriale.

Nella seconda fase, il prodotto si integrerà nella casa intelligente monitorando i parametri ambientali attraverso una rete di sensori autonomi distribuita in tutta la casa. Sarà possibile progettare i sensori al fine di farli funzionare per un tempo di vita pre-programmato, per poi degradarsi in maniera sicura per gli esseri umani e l’ambiente. Questo permetterà di gestire in maniera ecosostenibile e consapevole per l’utente il fine-vita del prodotto finale.

Temperatura, umidità e inquinamento dell’aria influiscono significativamente sulla qualità degli ambienti in cui si vive e si lavora. Dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano che il 92% della popolazione mondiale trascorre la maggior parte del tempo in ambienti chiusi e che circa 3 milioni di decessi ogni anno sono riconducibili all’inquinamento indoor. Un dato importante su cui riflettere e su cui costruire i nostri spazi quotidiani.

Demolizione e Ricostruzione

Lo sapevate che, in Emilia Romagna, nell’attuale quadro normativo, permane nella ristrutturazione con demolizione e ricostruzione il solo vincolo della stessa volumetria, con l’eccezione degli immobili tutelati dal D.Lgs. n. 42 del 2004 per i quali è richiesta ancora l’osservanza della sagoma preesistente.

Resta comunque inteso che la valutazione di merito del singolo caso concreto spetta all’amministrazione comunale, esprimendosi questo Servizio sulla disciplina riferibile al caso concreto, per come descritto nella richiesta di parere.

Quanto al rispetto delle distanze dagli edifici, dalle pareti finestrate e dai confini queste pronunce sottolineano che, nei medesimi casi (di ristrutturazione ricostruttiva con modifica di sagoma, sedime e prospetti), l’edificio da ricostruire deve rispettare le distanze minime tra edifici e tra pareti finestrate e dai confini previste per le nuove costruzioni. In altre parole, anche in caso di una significativa modifica dell’area di sedime, l’intervento deve essere qualificato di ristrutturazione edilizia, ma tale innovazione rispetto all’edificio originario (così come la modifica della sagoma e dei prospetti) impone l’osservanza dei distacchi minimi previsti dal DI n. 1444 del 1968 per la nuova edificazione.

Quindi nel caso in cui, non potendo il nuovo edificio ricollocarsi nel medesimo sedime, occorrerà anche l’osservanza delle distanze sopra ricordate, proprio perché il manufatto ricostruito rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare – indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione – le norme sulle distanze. Pare necessaria (e non solo ammissibile su istanza dei privati interessati) la collocazione del fabbricato da ricostruire in un’area posta fuori dal limite del rispetto stradale e oltre lo spazio occorrente per rispettare la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate dell’altro edificio esistente.

Scarica il seguente parere della regione Emilia Romagna se vuoi saperne di più.

Superbonus al 110%

Mancano i decreti attuativi, ma noi siamo già pronti a darvi il 110%

La missione

Ricerchiamo soluzioni capaci di garantire ai nostri clienti l’efficienza, il risparmio ed il benessere per vivere al meglio la propria casa o il proprio ufficio, ogni giorno. Con una attenzione a salute e comfort progettiamo ambienti che aiutano il benessere fisico accompagnando i nostri committenti in scelte di efficienza per ridurre l’inquinamento ambientale ed i consumi dei propri immobili.

Che cosa fare?

Per valorizzare e migliorare l’efficienza energetica del vostro immobile, sarà necessaria una prima valutazione di fattibilità. A conclusione di un iter di analisi che i nostri tecnici potranno realizzare per voi in tempi brevi, si potrà realizzare un preventivo con un prospetto di costi sulle soluzioni ritenute idonee. A seguito della approvazione del preventivo la nostra azienda si occuperà della verifica della documentazione finale per gli adempimenti, della conduzione del cantiere e della creazione del nuovo certificato energetico rispondente alle normative in vigore per accedere al Ecobonus del 110%.
In questo modo il committente avrà la sicurezza che, col termine dei lavori, sia stata eseguita una verifica finale che attesta la qualità energetica e di comfort realizzata. Inoltre i nostri esperti potranno valutare con voi la gestione finanziaria dell’intervento mediante opzioni di cessione del credito.

Il Superbonus 110% è diventato legge.

Il Superbonus è legge. Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.

Il Senato ha confermato, senza alcuna modifica, il testo approvato dalla Camera dei Deputati l’8 luglio.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godono del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ora non ci resta che attendere i decreti attuativi:

  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entro trenta giorni saremo pronti a finalizzare gli interventi e definirne l’operazione finanziaria.

Parti per primo e chiedici una valutazione economica e di fattibilità oggi stesso!

DL rilancio del 19 maggio 2020

DECRETO RILANCIO

secondo ART. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

secondo ART. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Riqualificazione energetica (Eco bonus)

Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).
La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sisma bonus

Non sei incatenato a nessuna di queste cose: uno degli aspetti meravigliosi dei detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Impianti fotovoltaici

Non riesci a pensare a come iniziare? Scrivi la prima cosa che ti viene in Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (vedi Sisma bonus ed Eco bonus), spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.