Superbonus, le novità della manovra 2022

Proroghe e modifiche

Le novità non mancano mai nell’ambito dei bonus casa e quindi anche di bonus eco e sisma. Sappiamo che il bonus facciata era stato abusato, non potevamo aspettarci delle semplificazioni, ma abbiamo anche buone notizie, lo sconto in fattura e la cessione del credito rimangono valide per tutta la durata dei bonus.

Vediamo quali sono le proroghe:

  1. Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
  2. Proroga fino al 2025 per condomini ed edifci composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota ridotta pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
  3. Per quanto riguarda gli immobili di proprietà di cooperative, Onlus e IACP il superbonus 110 viene prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  4. Confermata anche la proroga per il superbonus 110 per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro
  5. Inoltre è stata allineata la scadenza per l’installazione dei sistemi: solare e fotovoltaico con quelli degli altri lavori oggetto del superbonus.
  6. Viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.

Lo sconto in fattura e cessione del credito.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la proroga è invece fissata al 31 dicembre 2024, per lo meno in questo momento.

L’obiettivo del governo e del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è quello di veder andare avanti i lavori e rispettare le prospettive del testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto in collaborazione con: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, per rispettarli è importante che il patrimonio edilizio del nostro territorio si rinnovi e per questo l’Ecobonus resta uno strumento fondamentale.

Cambia inoltre la detrazione a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese, se queste sono state pagate nel 2022 la detrazione avverrà in quattro rate di pari importo,

Non dimentichiamo il decreto antifrode!

Non è un decreto che ha effetto nel Superbonus, ma è un punto importante nella gestione di cantieri con ristrutturazioni e bonus minori. Con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) per le fatture emesse e saldate dal 12 novembre 2021 in poi, nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito, un tecnico abilitato dovrà verificare la congruità delle spese utilizzando i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Questo decreto uniforma il modo in cui il governo tratta i bonus casa, infatti la congruità dei costi era già prassi per il Superbonus e con il nuovo anno lo sarà anche per bonus minori incluso il bonus ristrutturazioni al 50% se l’importo viene scontato o ceduto.

Con la Circolare n 16/E di ieri 29 novembre 2021 le Entrate pubblicano le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. La circolare fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi:

  • al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio)
  • all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) per tutti i bonus edilizi

Attenzione che però esiste una eccezione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 


Superbonus, la nuova Cilas.

La Cilas al posto della Cila quando e come?

A partire dal 5 agosto i professionisti hanno visto apparire un nuovo modello di pratica edilizia, la Cilas che diventa obbligatoria nel caso del 110%. Nelle scorse settimane, alcuni comuni hanno dato indicazioni sulle accettazioni. e validità delle pratiche consegnate prima della data fatidica. L’Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi i moduli standard non saranno più accettati per i lavori del 110%, ma restano valide le Cila presentate fino al 4 agosto incluso.

Cosa deve essere indicato quindi nel nuovo  modello Cilas per il superbonus 110%? Vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. L’attestazione di stato legittimo non serve più, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare, dovrà contenere la descrizione dell’intervento da realizzare con una notevole riduzione degli allegati obbligatori.

Al di fuori della Cilas, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile è sempre richiesta come prima per la Scia ed anche per la Cila, mentre resta sempre esclusa per gli interventi in edilizia libera. Inoltre come si legge nell’articolo 49 del Dpr 380/2001 la eventuale decadenza dei benefici fiscali nel caso in cui vi siano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, viene esclusa per il Superbonus.

Ma attenzione le cose cambiano quando oltre alla pratica del Superbonus vengono eseguiti lavori aggiuntivi in detrazioni diverse oppure come trainati. Vediamo come:

  • L’intervento aggiuntivo è un intervento trainato, non richiede attestazione dello stato legittimo, si lavora all’interno della Cilas.
  • L’intervento aggiuntivo appartiene ad una detrazione diversa (90% / 50%) richiede quindi attestazione dello stato legittimo, si deve quindi procedere con l’accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente con un allungamento dei tempi.

Noi comunque consigliamo sempre una verifica di conformità edilizio urbanistica nel caso di interventi importanti come quelli del Superbonus, a tutela del committente e per conoscere il reale stato delle cose.

Per chi vuole approfondire (rif. Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Decreto Semplificazioni nel Superbonus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 un decreto volto all’accelerazione ed allo snellimento delle procedure.

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni, che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter, gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ad eccezione di opere di demolizione e ricostruzione, ovvero delle opere che non rientrano nella specifica dei lavori di manutenzioni straordinaria.

Con la semplificazione e la presentazione della CILA non si richiede più l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi inerenti al Superbonus non è quindi più prevista la decadenza del beneficio fiscale se non esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Grazie a queste misure possiamo prevedere l’avvio del cantiere in tempi più rapidi. Tuttavia qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi, il Superbonus non dovrebbe decadere, ma i proprietari potrebbero vedersi recapitare le sanzioni dagli uffici tecnici dei comuni. I dubbi sono molti e tra i professionisti si discute anche il rischio di stallo per quei progetti dove si sarebbe dovuto sanare prima di procedere con le nuove pratiche.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni :

  • L’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • La conferma che gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati, potranno quindi usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Tali interventi rientrando tra quelli trainati, dovranno necessariamente essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus come trainanti.

Il cappotto a casa nostra!

Ci eravamo chiesti come sarebbe stato “abitare” in un cantiere dove veniva installato ill cappotto termico. Ed eccoci qui a lavorare nei nostri uffici mentre dalle finestre abbiamo visto crescere in alcuni giorni il ponteggio, abbiamo visto scendere acqua ed i detriti e poi abbiamo seguito il via vai dei materiali, gli operai con le loro cazzuole, fino al momento dei tasselli.

Siamo stati positivamente colpiti di imparare in prima persona quali sono i possibili disturbi della lavorazione di posa del cappotto e di scoprire che in effetti non sono molti, infatti sono minimi i momenti di vero rumore.

Abbiamo iniziato con il montaggio del ponteggio a metà febbraio, l’edificio che ospita i nostri uffici è una architettura degli anni 70, con una fascia di finestre ad ogni piano, arretrate dove le terrazze chiuse da parapetti continui ne ripetono la linearità.

L’intervento è iniziato con la battitura degli intonaci, questi ci erano sembrati piuttosto in buone condizioni, ma grazie a questa lavorazione abbiamo scoperto essere in fase di distacco su diversi fronti. I calcinaci sono stati raccolti e deposti nel cassone dei materiali speciali pronti per essere poi smaltiti.

La battitura degli intonaci

Le facciate sono poi state lavate e rese idonee alla posa del cappotto e quindi alla tenuta del fondo adesivo-rasante del sistema Kerakoll Airplus. Le operazioni si sono susseguite velocemente, dalla posa della base di partenza al fissaggio dei pannelli come da nostro progetto, iniziando con la facia di Eco Dur Zeta come da manuale. I pannelli venivano posizionati e trascorse 48h dalla posa, gli operai specializzati seguivano con la perforazione e la posa dei tasselli fisher. Sapevamo che i tasselli da normativa sono molti (6 al mq), quello che non sapevamo è che il rumore sulla zona specifica si diffonde per vibrazioni all’interno degli ambienti amplificandosi. Per fortuna, anche in questo caso, il fissaggio è molto rapido ed il rumore che ha disturbato le nostre telefonate solo quando relativo alla parete perimetrale della zona in cui eravamo seduti è durato poco e nel mentre abbiamo comunque potuto spostarci nella stanza a fianco per continuare le nostre attività.

Tassellatura

Al termine della posa dei pannelli e dei loro tasselli le fasi successive di fissaggio dei profili angolari, gocciolatoi e della rete con il nuovo strato di adesivo-rasante sono andate avanti senza causare ulteriori rumori molesti.

Quindi a chi ci chiedeva se il cappotto è una lavorazione invasiva e di disturbo per chi abita all’interno, ora possiamo rispondere serenamente che rispetto il grande beneficio che il cappotto ha sui vecchi immobili, il disturbo è davvero minimo.

Accedere al superbonus del 110%

Si inizia con uno studio di analisi e fattibilità

Tanti ci hanno contattato chiedendoci un preventivo per le lavorazioni del 110%. Non è esattamente cosi semplice, accedere al superbonus è un processo che deve necessariamente iniziare con uno studio di fattibilità da parte di un pool di professionisti.

Una prima analisi necessaria è quella che deve escludere le classi catastali non idonee ed ogni altro intervento richiesto, ma non rientrante nei parametri imposti dal Superbonus 100%. Si procede poi ad una verifica energetica ed edilizia per arrivare ad una completa valutazione tecnico-economica dell’intervento. Questa parte iniziale dell’operazione deve essere pagata al pool di professionisti iscritti all’albo per poter procedere ed essere certi di assegnare l’attività a tecnici responsabili del loro lavoro. Sconsigliamo di fidarsi di chi dice che lo studio di fattibilità è gratuito, il lavoro del professionista è un lavoro di responsabilità ed in questo senso deve essere pagato, ovviamente in caso di esito positivo anche questo verrà poi inserito nella pratica e quindi detratto in 5 anni o ceduto con credito o sconto fattura.

Cerchiamo di riassumere in un diagramma il processo di analisi e fattibilità per accedere al superbonus del 110%.

Gli interventi ammessi al superbonus

ISOLAMENTO TERMICO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

CLIMATIZZAZIONE: Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

EFFICIENTEMENTO ENERGETICO: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del de-creto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Oppure interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISCHIO SISMICO: Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013).

FOTOVOLTAICO: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SISTEMI DI ACCUMULO: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

Fonte: Agenzia delle Entrat guida Superbonus 110% , luglio 2020

Chi potrà usufruire del 110%?

Ormai da qualche mese le normali chiacchiere al bar sono cambiate, intanto da mesi per poter prendere un caffè dobbiamo indossare la mascherina, berlo a distanza, preferibilmente guardando in basso, evitando contatti, uscendo presto dal bar. Ma ancora ci piace scambiare qualche parola con il barista ed il vicino, lamentarci del freddo che arriva, della situazione dei nuovi contagi Covid-19, chiedere che ne pensa di questo Ecobonus al 110%.

L’interesse per l’efficientamento energetico dei nostri edifici sta crescendo nella coscienza degli Italiani. Una casa confortevole, il luogo sicuro, sostenibile, efficiente, in cui rifugiarsi a fine giornata, chi non lo vorrebbe? Ma chi potrà trasformare la propria casa in questo luogo desiderato?

Lavori su parti comuni in condominioLavori su singole unità immobiliari in condominioLavori su immobili indipendenti
Case NON DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaSI senza limiti nel numero di abitazioniSI, per massimo due abitazioni condominiali e nonSI, per massimo due abitazioni condominiali e non
Case DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaNONONO
Immobili NON RESIDENZIALISI, se il condominio è per minimo 50% residenzialeNONO
Per quali immobili è possibile il 110%

Se si effettua un intervento trainante è possibile, sia per il condominio che per i singoli nel loro appartamento, realizzare, sempre con il bonus del 110%, anche opere a traino ovvero uno di quegli interventi previsti a traino quali: il cambio degli infissi o degli schermi solari, il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo, le colonnine per la ricarica delle vetture elettriche, la sostituzione di generatori di aria calda a condensazione, a biomassa in classe 5 e gli scaldacqua a pompa di calore.

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Abitare nel 2020

Il nostro modo di abitare sta cambiando, le nostre case sono state le vere protagoniste di questo inaspettato 2020, durante il lock-down abbiamo capito quanto l’ambiente domestico abbia una importanza centrale nella nostra quotidianità. Dopo anni di cene ed aperitivi dopo il lavoro, di lunghe giornate passate in ufficio, di ambienti spesso usati come dormitori, durante il lock-down molti di noi hanno ricominciato a vivere l’abitazione, lavorare a casa, cucinare, invitare un amico a cena per non dover uscire ed indossare la mascherina. Il luogo sicuro la casa, la nostra palestra, il nostro ufficio smart, ma anche il nostro ristorante e magari il nostro nuovo orticello sul balcone, i vicini di casa quelli che abbiamo conosciuto affacciandoci alla finestra. Come sarà la casa del futuro?

Aggiungeremo km e m2 alle nostre case?

La necessità di scegliere una casa ad una distanza adeguata dal posto di lavoro, con lo smart-working è stata soppiantata dall’idea di spostarsi in un abitazione più grande, magari fuori città. La centralità era stata una delle nostre priorità fino a prima dell’evento COVID-19. La distanza casa-lavoro, la voglia di avere la “movida” dietro casa, tutti i giovani si erano spinti verso il centro della città, vivendo anche in piccole abitazioni mono-camera, oppure in condivisione, purché di restare vicino al centro. Ora le nostre esigenze sono cambiate, abbiamo capito che lavorare a casa ed essere produttivi è possibile, abbiamo riscoperto l’importanza di avere i nostri spazi ed abbiamo rivalutato il valore della natura vicino a casa in contrasto con il grigio della città asfaltata. La stessa distribuzione planimetrica della casa ideale ha acquisito nel nostro immaginario un luogo dedicato al lavoro, una stanza in cui raccogliere i nostri hobby ed in cui lavorare in un ambiente conoscono e tranquillo, lontano dai rumori della cucina, separato e contenuto per poter poter attendere conference call senza imbarazzo. Sopratutto per le famiglie con figli lo spazio della casa torna ad essere riprogettato con ambienti comuni, ma anche spazi di isolamento per poter lavorare, studiare, giocare senza creare disturbo agli altri membri della famiglia. Queste esigenze diverse cambieranno per sempre le nostre scelte nella location e nella metratura delle nostre case?

Le case diventeranno smart?

La domotica e le apparecchiature WiFi/Bluetooth sono sempre state un lusso più che una comodità. Ma oggi sappiamo che abbiamo bisogno di comunicare da casa, di restare connessi, di essere pronti a condividere a distanza. Oggi siamo consapevoli che sarebbe meglio utilizzare la tecnologia vocale per controllare dispositivi ed elettronica, per evitare di toccare le maniglie delle porte, gli interruttori quando torniamo a casa ed è buio. Nuove funzionalità incentrate sulla salute diventeranno più comuni, come le superfici auto-igienizzanti, il monitoraggio della qualità dell’aria interna, i sistemi di trattamento dell’aria UV. Il benessere abitativo è oggigiorno direttamente dipendente dalla tecnologia, non solo perché abbiamo bisogno di vivere in un luogo dove la rete internet ci garantisca una connessione stabile e potente, ma anche per soddisfare una crescente esigenza di comfort abitativo. Il controllo della temperatura attraverso l’installazione di sistemi di condizionamento e di cappotti termici. Infissi che possano silenziare il rumore della strada e che offrano un buon taglio termico. Le tecnologie costruttive negli ultimi anni hanno raggiunto classi di benessere fino alla A4+ per case che non solo permettono di risparmiare sulle bollette, ma che sappiano anche rendere piacevole la nostra più lunga permanenza nell’edificio.

L’estensione del Superbonus al Sismabonus

L’estensione del Superbonus al 110% si estende anche sul Sismabonus, misura che può essere applicata a prime e seconde case, a condomini, al terzo settore, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), restano invece escluse le abitazioni di lusso, le ville ed i castelli.

Il nuovo Sismabonus offre una detrazione fiscale IRPEF e IRES cedibile valida al momento fino alla fine di Dicembre 2022. La detrazione potrà essere spalmata in 5 anni con 5 quote di pari importo. Per accedere al bonus gli interventi devono essere fatti nel rispetto dei requisisti minimi indicati dalla legge. Importante è ricordare che sono oggetto della nuova detrazione legata al miglioramento sismico non solo gli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, è stato infatti esteso a quelli in zona 3 a medio rischio sismico.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.

La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto di un noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

La norma intended mettere in atto un meccanismo virtuoso per cui le imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie, gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori. Si auspica ad un aumento della occupazione e quindi del pin. Senza contare gli effetti positivi della messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi ammessi:

Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi;
  • l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus;
  • interventi con lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul parametro PAM e sull’indice IS-V, che interessino elementi strutturali e/o elementi non strutturali in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione

Lo speciale su Il Sole 24 ORE

Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico costituisce uno degli elementi più importanti del corredo normativo del superbonus del 110%. Il decreto interviene su più punti significativi. Da una parte individua i tetti di costo degli interventi che verrano utilizzati per definire la congruità della spesa per l’opera (si possono infatti usare a riferimento i prezziari regionali e provinciali delle opere), dall’altra l’elenco degli interventi agevolativi con definizioni, parametri e percentuale di detrazione.

INTERVENTI E DETRAZIONI

L’allegato B riportato nello speciale del “Il Sole 24 ORE” di questa settimana riporta la tabella di sintesi degli interventi, qui di seguito l’estratto di quei lavori che si possono eseguire al 110% di detrazione in 5 anni:

LE ASSEVERAZIONI

Per accedere al super bonus non basta la corretta esecuzione dell’opera e la chiusura dei lavori, serve infatti un “timbro” ovvero una asseverazione di un tecnico abilitato. L’articolo 119 del decreto rilancio prevede, infatti, che per ottenere lo sconto e per la cessione del credito e per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverino il rispetto delle regole previste dal decreto sui requisiti per l’ottenimento e la congruità delle spese che sono sate sostenute per gli interventi agevolati. Nelle pagine dello speciale del “Il Sole 24 ORE” si trova la pubblicazione completa delle regole generali per l’asseverazione e i modelli per le certificazioni. Il decreto asseverazioni riporta due formati, uno per l’asseverazione redatta a fine lavori e uno per l’asseverazione redatta a stato di avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno quindi sempre trasmesse dai professionisti in via telematica all‘Enea che sarà incaricata di svolgere i controlli a campione su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per chi redige asseverazioni infedeli saranno poi erogate dal Mise.

GESTIRE I BENEFICI

L’operazione super bonus consente al contribuente due strade alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. È possibile ottenere uno sconto dal fornitore che a sua volta potrà poi usufruire a sua volta di un bonus fiscale, oppure cedere direttamente ad un altro soggetto il credito di imposta corrispondente alla detrazione. Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate approvato l’8 Agosto i contribuenti vedono complicarsi il quadro delle regole attuative per l’operazione superbonus. Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione che consente di esercitare dal prossimo 5 Ottobre l’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire ad uno sconto corrispondente. Al modello si aggiungo le indicazioni applicative che i contribuenti ed i professionisti dovranno seguire nel momento in cui opteranno per la cessione. La comunicazione svolge anche un altro ruolo ovvero quello di consentire la gestione della cessione e lo sconto fattura anche per operazioni differenti dal superbonus. Infatti il decreto di Rilancio permette di estendere questa modalità di utilizzo per operazioni altre come il recupero del patrimonio edilizio, la ristrutturazione, la sostituzione di impianti al di fuori delle opere di efficientemento energetico (scontati con detrazioni inferiori).

IL BONUS FACCIATE

Art. 1 – Commi 219 – 223 della legge 27 Dicembre 2019, N. 160

219_Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 21 aprile 1968, N. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

220_Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisisti di cui il decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 26 Giugno 2015 e con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 11 Marzo 2008 con successive modificazioni della legge 3 Agosto 2013.

221_Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222_La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e di quelli successivi (ridotto a cinque quote annuali costanti per gli interventi di efficientamento previsti nel superbonus).

223_Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 18 Febbraio 1998, N. 41

Ecobonus: decreti attuativi e circolare delle Entrate

Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

La presentazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. É stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Pronto anche il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110, che detta le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del bonus 110. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare le ultime circolari di approfondimento. Con l’ultima circolare del 8 Agosto si forniscono i chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. 

Per gli approfondimenti: