L’estensione del Superbonus al Sismabonus

L’estensione del Superbonus al 110% si estende anche sul Sismabonus, misura che può essere applicata a prime e seconde case, a condomini, al terzo settore, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), restano invece escluse le abitazioni di lusso, le ville ed i castelli.

Il nuovo Sismabonus offre una detrazione fiscale IRPEF e IRES cedibile valida al momento fino alla fine di Dicembre 2022. La detrazione potrà essere spalmata in 5 anni con 5 quote di pari importo. Per accedere al bonus gli interventi devono essere fatti nel rispetto dei requisisti minimi indicati dalla legge. Importante è ricordare che sono oggetto della nuova detrazione legata al miglioramento sismico non solo gli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, è stato infatti esteso a quelli in zona 3 a medio rischio sismico.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.

La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto di un noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

La norma intended mettere in atto un meccanismo virtuoso per cui le imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie, gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori. Si auspica ad un aumento della occupazione e quindi del pin. Senza contare gli effetti positivi della messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi ammessi:

Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi;
  • l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus;
  • interventi con lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul parametro PAM e sull’indice IS-V, che interessino elementi strutturali e/o elementi non strutturali in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione

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