Lo sapevate che, in Emilia Romagna, nell’attuale quadro normativo, permane nella ristrutturazione con demolizione e ricostruzione il solo vincolo della stessa volumetria, con l’eccezione degli immobili tutelati dal D.Lgs. n. 42 del 2004 per i quali è richiesta ancora l’osservanza della sagoma preesistente.

Resta comunque inteso che la valutazione di merito del singolo caso concreto spetta all’amministrazione comunale, esprimendosi questo Servizio sulla disciplina riferibile al caso concreto, per come descritto nella richiesta di parere.
Quanto al rispetto delle distanze dagli edifici, dalle pareti finestrate e dai confini queste pronunce sottolineano che, nei medesimi casi (di ristrutturazione ricostruttiva con modifica di sagoma, sedime e prospetti), l’edificio da ricostruire deve rispettare le distanze minime tra edifici e tra pareti finestrate e dai confini previste per le nuove costruzioni. In altre parole, anche in caso di una significativa modifica dell’area di sedime, l’intervento deve essere qualificato di ristrutturazione edilizia, ma tale innovazione rispetto all’edificio originario (così come la modifica della sagoma e dei prospetti) impone l’osservanza dei distacchi minimi previsti dal DI n. 1444 del 1968 per la nuova edificazione.
Quindi nel caso in cui, non potendo il nuovo edificio ricollocarsi nel medesimo sedime, occorrerà anche l’osservanza delle distanze sopra ricordate, proprio perché il manufatto ricostruito rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare – indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione – le norme sulle distanze. Pare necessaria (e non solo ammissibile su istanza dei privati interessati) la collocazione del fabbricato da ricostruire in un’area posta fuori dal limite del rispetto stradale e oltre lo spazio occorrente per rispettare la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate dell’altro edificio esistente.
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