Decreto Semplificazioni nel Superbonus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 un decreto volto all’accelerazione ed allo snellimento delle procedure.

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni, che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter, gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ad eccezione di opere di demolizione e ricostruzione, ovvero delle opere che non rientrano nella specifica dei lavori di manutenzioni straordinaria.

Con la semplificazione e la presentazione della CILA non si richiede più l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi inerenti al Superbonus non è quindi più prevista la decadenza del beneficio fiscale se non esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Grazie a queste misure possiamo prevedere l’avvio del cantiere in tempi più rapidi. Tuttavia qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi, il Superbonus non dovrebbe decadere, ma i proprietari potrebbero vedersi recapitare le sanzioni dagli uffici tecnici dei comuni. I dubbi sono molti e tra i professionisti si discute anche il rischio di stallo per quei progetti dove si sarebbe dovuto sanare prima di procedere con le nuove pratiche.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni :

  • L’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • La conferma che gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati, potranno quindi usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Tali interventi rientrando tra quelli trainati, dovranno necessariamente essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus come trainanti.

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