Superbonus, le novità della manovra 2022

Proroghe e modifiche

Le novità non mancano mai nell’ambito dei bonus casa e quindi anche di bonus eco e sisma. Sappiamo che il bonus facciata era stato abusato, non potevamo aspettarci delle semplificazioni, ma abbiamo anche buone notizie, lo sconto in fattura e la cessione del credito rimangono valide per tutta la durata dei bonus.

Vediamo quali sono le proroghe:

  1. Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
  2. Proroga fino al 2025 per condomini ed edifci composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota ridotta pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
  3. Per quanto riguarda gli immobili di proprietà di cooperative, Onlus e IACP il superbonus 110 viene prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  4. Confermata anche la proroga per il superbonus 110 per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro
  5. Inoltre è stata allineata la scadenza per l’installazione dei sistemi: solare e fotovoltaico con quelli degli altri lavori oggetto del superbonus.
  6. Viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.

Lo sconto in fattura e cessione del credito.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la proroga è invece fissata al 31 dicembre 2024, per lo meno in questo momento.

L’obiettivo del governo e del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è quello di veder andare avanti i lavori e rispettare le prospettive del testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto in collaborazione con: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, per rispettarli è importante che il patrimonio edilizio del nostro territorio si rinnovi e per questo l’Ecobonus resta uno strumento fondamentale.

Cambia inoltre la detrazione a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese, se queste sono state pagate nel 2022 la detrazione avverrà in quattro rate di pari importo,

Non dimentichiamo il decreto antifrode!

Non è un decreto che ha effetto nel Superbonus, ma è un punto importante nella gestione di cantieri con ristrutturazioni e bonus minori. Con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) per le fatture emesse e saldate dal 12 novembre 2021 in poi, nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito, un tecnico abilitato dovrà verificare la congruità delle spese utilizzando i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Questo decreto uniforma il modo in cui il governo tratta i bonus casa, infatti la congruità dei costi era già prassi per il Superbonus e con il nuovo anno lo sarà anche per bonus minori incluso il bonus ristrutturazioni al 50% se l’importo viene scontato o ceduto.

Con la Circolare n 16/E di ieri 29 novembre 2021 le Entrate pubblicano le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. La circolare fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi:

  • al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio)
  • all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) per tutti i bonus edilizi

Attenzione che però esiste una eccezione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 


Superbonus, la nuova Cilas.

La Cilas al posto della Cila quando e come?

A partire dal 5 agosto i professionisti hanno visto apparire un nuovo modello di pratica edilizia, la Cilas che diventa obbligatoria nel caso del 110%. Nelle scorse settimane, alcuni comuni hanno dato indicazioni sulle accettazioni. e validità delle pratiche consegnate prima della data fatidica. L’Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi i moduli standard non saranno più accettati per i lavori del 110%, ma restano valide le Cila presentate fino al 4 agosto incluso.

Cosa deve essere indicato quindi nel nuovo  modello Cilas per il superbonus 110%? Vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. L’attestazione di stato legittimo non serve più, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare, dovrà contenere la descrizione dell’intervento da realizzare con una notevole riduzione degli allegati obbligatori.

Al di fuori della Cilas, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile è sempre richiesta come prima per la Scia ed anche per la Cila, mentre resta sempre esclusa per gli interventi in edilizia libera. Inoltre come si legge nell’articolo 49 del Dpr 380/2001 la eventuale decadenza dei benefici fiscali nel caso in cui vi siano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, viene esclusa per il Superbonus.

Ma attenzione le cose cambiano quando oltre alla pratica del Superbonus vengono eseguiti lavori aggiuntivi in detrazioni diverse oppure come trainati. Vediamo come:

  • L’intervento aggiuntivo è un intervento trainato, non richiede attestazione dello stato legittimo, si lavora all’interno della Cilas.
  • L’intervento aggiuntivo appartiene ad una detrazione diversa (90% / 50%) richiede quindi attestazione dello stato legittimo, si deve quindi procedere con l’accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente con un allungamento dei tempi.

Noi comunque consigliamo sempre una verifica di conformità edilizio urbanistica nel caso di interventi importanti come quelli del Superbonus, a tutela del committente e per conoscere il reale stato delle cose.

Per chi vuole approfondire (rif. Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Decreto Semplificazioni nel Superbonus

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 un decreto volto all’accelerazione ed allo snellimento delle procedure.

Con la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni, che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter, gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ad eccezione di opere di demolizione e ricostruzione, ovvero delle opere che non rientrano nella specifica dei lavori di manutenzioni straordinaria.

Con la semplificazione e la presentazione della CILA non si richiede più l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi inerenti al Superbonus non è quindi più prevista la decadenza del beneficio fiscale se non esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14

Grazie a queste misure possiamo prevedere l’avvio del cantiere in tempi più rapidi. Tuttavia qualche dubbio rimane, poiché la Cila potrebbe diventare un’autodenuncia in caso di abusi edilizi, il Superbonus non dovrebbe decadere, ma i proprietari potrebbero vedersi recapitare le sanzioni dagli uffici tecnici dei comuni. I dubbi sono molti e tra i professionisti si discute anche il rischio di stallo per quei progetti dove si sarebbe dovuto sanare prima di procedere con le nuove pratiche.

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni :

  • L’inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
  • La conferma che gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati, potranno quindi usufruire dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Tali interventi rientrando tra quelli trainati, dovranno necessariamente essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori incentivati con il Superbonus come trainanti.

Accedere al superbonus del 110%

Si inizia con uno studio di analisi e fattibilità

Tanti ci hanno contattato chiedendoci un preventivo per le lavorazioni del 110%. Non è esattamente cosi semplice, accedere al superbonus è un processo che deve necessariamente iniziare con uno studio di fattibilità da parte di un pool di professionisti.

Una prima analisi necessaria è quella che deve escludere le classi catastali non idonee ed ogni altro intervento richiesto, ma non rientrante nei parametri imposti dal Superbonus 100%. Si procede poi ad una verifica energetica ed edilizia per arrivare ad una completa valutazione tecnico-economica dell’intervento. Questa parte iniziale dell’operazione deve essere pagata al pool di professionisti iscritti all’albo per poter procedere ed essere certi di assegnare l’attività a tecnici responsabili del loro lavoro. Sconsigliamo di fidarsi di chi dice che lo studio di fattibilità è gratuito, il lavoro del professionista è un lavoro di responsabilità ed in questo senso deve essere pagato, ovviamente in caso di esito positivo anche questo verrà poi inserito nella pratica e quindi detratto in 5 anni o ceduto con credito o sconto fattura.

Cerchiamo di riassumere in un diagramma il processo di analisi e fattibilità per accedere al superbonus del 110%.

Gli interventi ammessi al superbonus

ISOLAMENTO TERMICO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

CLIMATIZZAZIONE: Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

EFFICIENTEMENTO ENERGETICO: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del de-creto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Oppure interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISCHIO SISMICO: Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013).

FOTOVOLTAICO: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SISTEMI DI ACCUMULO: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

Fonte: Agenzia delle Entrat guida Superbonus 110% , luglio 2020

L’estensione del Superbonus al Sismabonus

L’estensione del Superbonus al 110% si estende anche sul Sismabonus, misura che può essere applicata a prime e seconde case, a condomini, al terzo settore, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), restano invece escluse le abitazioni di lusso, le ville ed i castelli.

Il nuovo Sismabonus offre una detrazione fiscale IRPEF e IRES cedibile valida al momento fino alla fine di Dicembre 2022. La detrazione potrà essere spalmata in 5 anni con 5 quote di pari importo. Per accedere al bonus gli interventi devono essere fatti nel rispetto dei requisisti minimi indicati dalla legge. Importante è ricordare che sono oggetto della nuova detrazione legata al miglioramento sismico non solo gli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, è stato infatti esteso a quelli in zona 3 a medio rischio sismico.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.

La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto di un noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

La norma intended mettere in atto un meccanismo virtuoso per cui le imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie, gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori. Si auspica ad un aumento della occupazione e quindi del pin. Senza contare gli effetti positivi della messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi ammessi:

Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi;
  • l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus;
  • interventi con lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul parametro PAM e sull’indice IS-V, che interessino elementi strutturali e/o elementi non strutturali in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione

Lo speciale su Il Sole 24 ORE

Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico costituisce uno degli elementi più importanti del corredo normativo del superbonus del 110%. Il decreto interviene su più punti significativi. Da una parte individua i tetti di costo degli interventi che verrano utilizzati per definire la congruità della spesa per l’opera (si possono infatti usare a riferimento i prezziari regionali e provinciali delle opere), dall’altra l’elenco degli interventi agevolativi con definizioni, parametri e percentuale di detrazione.

INTERVENTI E DETRAZIONI

L’allegato B riportato nello speciale del “Il Sole 24 ORE” di questa settimana riporta la tabella di sintesi degli interventi, qui di seguito l’estratto di quei lavori che si possono eseguire al 110% di detrazione in 5 anni:

LE ASSEVERAZIONI

Per accedere al super bonus non basta la corretta esecuzione dell’opera e la chiusura dei lavori, serve infatti un “timbro” ovvero una asseverazione di un tecnico abilitato. L’articolo 119 del decreto rilancio prevede, infatti, che per ottenere lo sconto e per la cessione del credito e per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverino il rispetto delle regole previste dal decreto sui requisiti per l’ottenimento e la congruità delle spese che sono sate sostenute per gli interventi agevolati. Nelle pagine dello speciale del “Il Sole 24 ORE” si trova la pubblicazione completa delle regole generali per l’asseverazione e i modelli per le certificazioni. Il decreto asseverazioni riporta due formati, uno per l’asseverazione redatta a fine lavori e uno per l’asseverazione redatta a stato di avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno quindi sempre trasmesse dai professionisti in via telematica all‘Enea che sarà incaricata di svolgere i controlli a campione su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per chi redige asseverazioni infedeli saranno poi erogate dal Mise.

GESTIRE I BENEFICI

L’operazione super bonus consente al contribuente due strade alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. È possibile ottenere uno sconto dal fornitore che a sua volta potrà poi usufruire a sua volta di un bonus fiscale, oppure cedere direttamente ad un altro soggetto il credito di imposta corrispondente alla detrazione. Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate approvato l’8 Agosto i contribuenti vedono complicarsi il quadro delle regole attuative per l’operazione superbonus. Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione che consente di esercitare dal prossimo 5 Ottobre l’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire ad uno sconto corrispondente. Al modello si aggiungo le indicazioni applicative che i contribuenti ed i professionisti dovranno seguire nel momento in cui opteranno per la cessione. La comunicazione svolge anche un altro ruolo ovvero quello di consentire la gestione della cessione e lo sconto fattura anche per operazioni differenti dal superbonus. Infatti il decreto di Rilancio permette di estendere questa modalità di utilizzo per operazioni altre come il recupero del patrimonio edilizio, la ristrutturazione, la sostituzione di impianti al di fuori delle opere di efficientemento energetico (scontati con detrazioni inferiori).

IL BONUS FACCIATE

Art. 1 – Commi 219 – 223 della legge 27 Dicembre 2019, N. 160

219_Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 21 aprile 1968, N. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

220_Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisisti di cui il decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 26 Giugno 2015 e con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 11 Marzo 2008 con successive modificazioni della legge 3 Agosto 2013.

221_Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222_La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e di quelli successivi (ridotto a cinque quote annuali costanti per gli interventi di efficientamento previsti nel superbonus).

223_Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 18 Febbraio 1998, N. 41

Ecobonus: decreti attuativi e circolare delle Entrate

Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

La presentazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

Il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. É stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Pronto anche il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110, che detta le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del bonus 110. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si possono trovare le ultime circolari di approfondimento. Con l’ultima circolare del 8 Agosto si forniscono i chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. 

Per gli approfondimenti:

Sconto fiscale al 110%: altri casi Studio

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.


Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo 27 SUPERBONUS 110% – Luglio 2020 impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 3

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 3


Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”,
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. 

Sconto fiscale al 110%: caso Studio 2

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 luglio 2020, ha pubblicato la guida che riassume tutti i requisiti, le istruzioni e modalità per beneficiare dello sconto fiscale al 110%.

Con riferimento allo sconto fiscale, l’Agenzia tratta numerosi casi pratici per mezzo dei quali spiega: per quali immobili si può ottenere l’agevolazione, quali sono gli interventi annessi, chi sono i beneficiari e come effettuare la cessione del credito.

Vi proponiamo qui il caso studio di Esempio 2


Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. 

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).