Superbonus, le novità della manovra 2022

Proroghe e modifiche

Le novità non mancano mai nell’ambito dei bonus casa e quindi anche di bonus eco e sisma. Sappiamo che il bonus facciata era stato abusato, non potevamo aspettarci delle semplificazioni, ma abbiamo anche buone notizie, lo sconto in fattura e la cessione del credito rimangono valide per tutta la durata dei bonus.

Vediamo quali sono le proroghe:

  1. Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
  2. Proroga fino al 2025 per condomini ed edifci composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota ridotta pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
  3. Per quanto riguarda gli immobili di proprietà di cooperative, Onlus e IACP il superbonus 110 viene prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  4. Confermata anche la proroga per il superbonus 110 per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro
  5. Inoltre è stata allineata la scadenza per l’installazione dei sistemi: solare e fotovoltaico con quelli degli altri lavori oggetto del superbonus.
  6. Viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.

Lo sconto in fattura e cessione del credito.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la proroga è invece fissata al 31 dicembre 2024, per lo meno in questo momento.

L’obiettivo del governo e del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è quello di veder andare avanti i lavori e rispettare le prospettive del testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto in collaborazione con: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, per rispettarli è importante che il patrimonio edilizio del nostro territorio si rinnovi e per questo l’Ecobonus resta uno strumento fondamentale.

Cambia inoltre la detrazione a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese, se queste sono state pagate nel 2022 la detrazione avverrà in quattro rate di pari importo,

Non dimentichiamo il decreto antifrode!

Non è un decreto che ha effetto nel Superbonus, ma è un punto importante nella gestione di cantieri con ristrutturazioni e bonus minori. Con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) per le fatture emesse e saldate dal 12 novembre 2021 in poi, nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito, un tecnico abilitato dovrà verificare la congruità delle spese utilizzando i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Questo decreto uniforma il modo in cui il governo tratta i bonus casa, infatti la congruità dei costi era già prassi per il Superbonus e con il nuovo anno lo sarà anche per bonus minori incluso il bonus ristrutturazioni al 50% se l’importo viene scontato o ceduto.

Con la Circolare n 16/E di ieri 29 novembre 2021 le Entrate pubblicano le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. La circolare fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi:

  • al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio)
  • all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) per tutti i bonus edilizi

Attenzione che però esiste una eccezione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 


Superbonus, la nuova Cilas.

La Cilas al posto della Cila quando e come?

A partire dal 5 agosto i professionisti hanno visto apparire un nuovo modello di pratica edilizia, la Cilas che diventa obbligatoria nel caso del 110%. Nelle scorse settimane, alcuni comuni hanno dato indicazioni sulle accettazioni. e validità delle pratiche consegnate prima della data fatidica. L’Emilia Romagna, con una circolare datata 4 agosto (prot. 713381), è stata la prima Regione a intervenire chiarendo i confini delle nuove regole. Il modulo Cilas deve essere utilizzato a partire dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con il superbonus 110 per cento. Da questa data, quindi i moduli standard non saranno più accettati per i lavori del 110%, ma restano valide le Cila presentate fino al 4 agosto incluso.

Cosa deve essere indicato quindi nel nuovo  modello Cilas per il superbonus 110%? Vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. L’attestazione di stato legittimo non serve più, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. Per quanto riguarda la documentazione progettuale da allegare, dovrà contenere la descrizione dell’intervento da realizzare con una notevole riduzione degli allegati obbligatori.

Al di fuori della Cilas, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile è sempre richiesta come prima per la Scia ed anche per la Cila, mentre resta sempre esclusa per gli interventi in edilizia libera. Inoltre come si legge nell’articolo 49 del Dpr 380/2001 la eventuale decadenza dei benefici fiscali nel caso in cui vi siano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, viene esclusa per il Superbonus.

Ma attenzione le cose cambiano quando oltre alla pratica del Superbonus vengono eseguiti lavori aggiuntivi in detrazioni diverse oppure come trainati. Vediamo come:

  • L’intervento aggiuntivo è un intervento trainato, non richiede attestazione dello stato legittimo, si lavora all’interno della Cilas.
  • L’intervento aggiuntivo appartiene ad una detrazione diversa (90% / 50%) richiede quindi attestazione dello stato legittimo, si deve quindi procedere con l’accesso agli atti e verificare la conformità edilizio urbanistica, con il rischio di dover sanare eventuali abusi e, sicuramente con un allungamento dei tempi.

Noi comunque consigliamo sempre una verifica di conformità edilizio urbanistica nel caso di interventi importanti come quelli del Superbonus, a tutela del committente e per conoscere il reale stato delle cose.

Per chi vuole approfondire (rif. Ministro per la Pubblica Amministrazione)

Accedere al superbonus del 110%

Si inizia con uno studio di analisi e fattibilità

Tanti ci hanno contattato chiedendoci un preventivo per le lavorazioni del 110%. Non è esattamente cosi semplice, accedere al superbonus è un processo che deve necessariamente iniziare con uno studio di fattibilità da parte di un pool di professionisti.

Una prima analisi necessaria è quella che deve escludere le classi catastali non idonee ed ogni altro intervento richiesto, ma non rientrante nei parametri imposti dal Superbonus 100%. Si procede poi ad una verifica energetica ed edilizia per arrivare ad una completa valutazione tecnico-economica dell’intervento. Questa parte iniziale dell’operazione deve essere pagata al pool di professionisti iscritti all’albo per poter procedere ed essere certi di assegnare l’attività a tecnici responsabili del loro lavoro. Sconsigliamo di fidarsi di chi dice che lo studio di fattibilità è gratuito, il lavoro del professionista è un lavoro di responsabilità ed in questo senso deve essere pagato, ovviamente in caso di esito positivo anche questo verrà poi inserito nella pratica e quindi detratto in 5 anni o ceduto con credito o sconto fattura.

Cerchiamo di riassumere in un diagramma il processo di analisi e fattibilità per accedere al superbonus del 110%.

Gli interventi ammessi al superbonus

ISOLAMENTO TERMICO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

CLIMATIZZAZIONE: Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

EFFICIENTEMENTO ENERGETICO: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del de-creto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Oppure interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISCHIO SISMICO: Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013).

FOTOVOLTAICO: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

SISTEMI DI ACCUMULO: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.

Fonte: Agenzia delle Entrat guida Superbonus 110% , luglio 2020

Chi potrà usufruire del 110%?

Ormai da qualche mese le normali chiacchiere al bar sono cambiate, intanto da mesi per poter prendere un caffè dobbiamo indossare la mascherina, berlo a distanza, preferibilmente guardando in basso, evitando contatti, uscendo presto dal bar. Ma ancora ci piace scambiare qualche parola con il barista ed il vicino, lamentarci del freddo che arriva, della situazione dei nuovi contagi Covid-19, chiedere che ne pensa di questo Ecobonus al 110%.

L’interesse per l’efficientamento energetico dei nostri edifici sta crescendo nella coscienza degli Italiani. Una casa confortevole, il luogo sicuro, sostenibile, efficiente, in cui rifugiarsi a fine giornata, chi non lo vorrebbe? Ma chi potrà trasformare la propria casa in questo luogo desiderato?

Lavori su parti comuni in condominioLavori su singole unità immobiliari in condominioLavori su immobili indipendenti
Case NON DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaSI senza limiti nel numero di abitazioniSI, per massimo due abitazioni condominiali e nonSI, per massimo due abitazioni condominiali e non
Case DI LUSSO PRIMA o SECONDA casaNONONO
Immobili NON RESIDENZIALISI, se il condominio è per minimo 50% residenzialeNONO
Per quali immobili è possibile il 110%

Se si effettua un intervento trainante è possibile, sia per il condominio che per i singoli nel loro appartamento, realizzare, sempre con il bonus del 110%, anche opere a traino ovvero uno di quegli interventi previsti a traino quali: il cambio degli infissi o degli schermi solari, il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo, le colonnine per la ricarica delle vetture elettriche, la sostituzione di generatori di aria calda a condensazione, a biomassa in classe 5 e gli scaldacqua a pompa di calore.

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

L’estensione del Superbonus al Sismabonus

L’estensione del Superbonus al 110% si estende anche sul Sismabonus, misura che può essere applicata a prime e seconde case, a condomini, al terzo settore, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), restano invece escluse le abitazioni di lusso, le ville ed i castelli.

Il nuovo Sismabonus offre una detrazione fiscale IRPEF e IRES cedibile valida al momento fino alla fine di Dicembre 2022. La detrazione potrà essere spalmata in 5 anni con 5 quote di pari importo. Per accedere al bonus gli interventi devono essere fatti nel rispetto dei requisisti minimi indicati dalla legge. Importante è ricordare che sono oggetto della nuova detrazione legata al miglioramento sismico non solo gli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, è stato infatti esteso a quelli in zona 3 a medio rischio sismico.

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.

La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il “Sismabonus” possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto di un noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

La norma intended mettere in atto un meccanismo virtuoso per cui le imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie, gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori. Si auspica ad un aumento della occupazione e quindi del pin. Senza contare gli effetti positivi della messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi ammessi:

Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4)

  • interventi antisismici generici;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
  • con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi;
  • l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus;
  • interventi con lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul parametro PAM e sull’indice IS-V, che interessino elementi strutturali e/o elementi non strutturali in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione